Ricorso Multe

Pagamento Multe

Se si trova un "preavviso di accertamento di violazione" sul parabrezza del proprio veicolo si può pagare la multa entro il termine scritto sul preavviso stesso (risparmiando le spese aggiuntive dovute ad atti procedurali di accertamento e di notifica). Il verbale vero e proprio deve invece essere pagato entro 60 GIORNI dalla contestazione o notifica (quando cioè il verbale viene consegnato direttamente al trasgressore, con consegna a mano, per posta, etc.).

Il pagamento deve essere effettuato su c/c postale n° 25619495 intestato a:
Polizia Locale Servizio Tesoreria 26010 Comune di Sergnano, specificando la data ed il numero del verbale ed eventualmente la targa del veicolo.

Le ricevute dell'avvenuto pagamento devono essere conservate per 5 anni. Il diritto di riscossione, infatti, si prescrive in 5 anni. Possono intervenire vari motivi che interrompono questo termine, togliendo valore al periodo di prescrizione eventualmente già trascorso.

 

Ricorso Multe

Il ricorso può essere presentato per uno dei seguenti motivi:

  • Verbale notificato oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione;
  • Dati sbagliati: tipo di veicolo, targa, generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido) - con esclusione degli errori lievi;
  • Non indicate sul verbale le modalità di presentazione del ricorso;
  • Non indicata la decurtazione dei punti (per gli articoli per i quali è prevista);
  • Riferimento a un veicolo venduto prima della data dell'infrazione.

E' sempre possibile presentare ricorso ogni volta che l'interessato si senta "non colpevole". È inutile, invece, presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione lasciato sulle auto in divieto di sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale consegnato a domicilio).

Il trasgressore o gli obbligati in solido entro 60 GIORNI dalla notificazione del verbale (art.203 D.Lgs.285/92 e successive modifiche), qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso a:

  • Prefetto di Cremona in C.so Vittorio Emanuele, 17. Il ricorso deve essere presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentato a mano o inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla POLIZIA LOCALE DI SERGNANO. Nel ricorso può eventualmente essere richiesta l'audizione personale. Qualora il Prefetto ritenga fondato l'accertamento (art.204 del citato D.Lgs. e successive modifiche) emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
  • Giudice di Pace di Crema in Via Matilde di Canossa, 22; secondo le modalità stabilite dall'art.22 della L. 689/81. Si avverte che, ai sensi dell'art.204bis del citato D.LGS. "in caso di accoglimento del ricorso il Giudice di Pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente di guida".

Nel ricorso occorre indicare i motivi per cui si ritiene la multa ingiusta ed è opportuno allegare la documentazione utile a dimostrare le "prove di erroneità” della contravvenzione. In ogni caso non serve l'assistenza di un avvocato, ma ci si può avvalere dell'assistenza di un'associazione di consumatori o semplicemente presentarsi di persona. Si può ricorrere anche per le pene accessorie disposte con ordinanza o ingiunzione (ad esempio: ritiro della patente o sequestro del veicolo). Per effettuare ricorso non si deve pagare anticipatamente il verbale.