Se si trova un "preavviso di accertamento di violazione" sul parabrezza del proprio veicolo si può pagare la multa entro il termine scritto sul preavviso stesso (risparmiando le spese aggiuntive dovute ad atti procedurali di accertamento e di notifica). Il verbale vero e proprio deve invece essere pagato entro 60 GIORNI dalla contestazione o notifica (quando cioè il verbale viene consegnato direttamente al trasgressore, con consegna a mano, per posta, etc.).
Le ricevute dell'avvenuto pagamento devono essere conservate per 5 anni. Il diritto di riscossione, infatti, si prescrive in 5 anni. Possono intervenire vari motivi che interrompono questo termine, togliendo valore al periodo di prescrizione eventualmente già trascorso.
Ricorso:
E' sempre possibile presentare ricorso ogni volta che l'interessato si senta "non colpevole". È inutile, invece, presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione lasciato sulle auto in divieto di sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale consegnato a domicilio).